Regolamento
Approvato dall'assemblea sociale il 28/07/15
ART. 2 – SEDI
Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano l’attività di volontariato svolta nelle colonie feline regolarmente censite e nell’area di ricovero temporanea di cani a Cavalese, nonché tutte le altre attività organizzate dall’Associazione.
ART. 3 -ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE DEI VOLONTARI
Più in particolare l’attività di volontariato si estrinseca attraverso:
a) somministrazione di cibo e acqua;
b) pulizia lettiere;
c) pulizia ripari;
d) somministrazione terapie farmacologiche ;
e) catture;
f) la partecipazione per fini divulgativi e promozionali ad iniziative di qualunque genere con le finalità di promuovere l’informazione su tematiche di benessere animale con particolare riferimento all'incentivazione delle adozioni degli animali e della prevenzione del randagismo.
Ogni altra iniziativa od azione non prevista dal presente regolamento potrà essere condotta solo ed esclusivamente dietro assenso del Consiglio Direttivo.
ART. 4 -AMMISSIONE DEI VOLONTARI
Per accedere al servizio di volontariato occorre essere soci con regolare tesseramento sociale in corso e aver sottoscritto il relativo modulo.
ART. 5 –NORME DI COMPORTAMENTO
Il personale volontario è tenuto a comportarsi sempre educatamente con i cittadini e con i colleghi. Il volontario s’impegna a non divulgare notizie o fatti dei quali sia venuto a conoscenza per servizio o nelle riunioni, specie se da questi possono sorgere pregiudizi, per lo svolgimento di attività in atto od essere in contrasto con le vigente normative poste a tutela della privacy.
L'affido temporaneo al volontario di animali in cura deve essere sempre autorizzato, in via preventiva dal Presidente o dal Vice Presidente.
Il volontario che nello svolgimento del servizio riscontri carenze o altri motivi che possano pregiudicare la propria permanenza in servizio deve tempestivamente segnalarle al Presidente o al Vice Presidente.
I volontari hanno il diritto ed il dovere di partecipare alle riunioni indette periodicamente dall’Associazione.
Ogni volontario dovrà contribuire disinteressatamente e collaborativamente alle attività dell’Associazione, promuovendo gli obiettivi sia con le proprie idee sia con la propria opera
I volontari che avranno tenuto comportamenti verso animali e persone che siano stati in dichiarato conflitto con lo spirito animalista, morale ed etico dell’Associazione potranno essere radiati con effetto immediato.
ART. 6 -DURATA DELL'ATTIVITA'DI VOLONTARIATO E REVOCA
Il rapporto di collaborazione del volontario cessa per recesso o per ripetute assenze ingiustificate del volontario che abbia a suo tempo aderito.
Il Consiglio Direttivo, sentito il volontario, può in qualsiasi momento revocare per uno o più soggetti l’autorizzazione alla collaborazione di volontariato a propria discrezione con atto motivato scritto e previo contraddittorio alla presenza di tutte le parti.
ART. 7 – ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO PRESSO LE COLONIE FELINE
Le colonie feline devono essere preventivamente censite da parte dei responsabili presenti sull’organigramma dell’Associazione mediante l’utilizzo dell’apposito modello.
L’approvvigionamento di cibo avviene da parte del volontario o della persona che si è resa disponibile viene al momento del censimento.
La richiesta di cibo deve essere fatta direttamente ai referenti per le colonie feline dell’Associazione, che provvedono ai rifornimenti annotandoli nell’apposito spazio della scheda di censimento.
Le varie problematiche (necessità di cure veterinarie, nuovi gatti, ecc.) vanno segnalate tempestivamente ai referenti per le colonie feline presenti in organigramma.
ART. 8 - ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO PRESSO LA COLONIA FELINA DI PREDAZZO LOC. “ALLE PARTI”
Considerata la particolarità della colonia felina situata a Predazzo in località “alle parti”, oltre a quanto disposto dagli altri articoli del presente Regolamento, vengono aggiunte ulteriori disposizioni.
Ai volontari viene assegnato un turno settimanale.
Il volontario inserito nei turni nel caso non riesca ad assicurare la propria presenza, deve provvedere personalmente alla propria sostituzione, concordando il cambio con altro volontario e avvisare tempestivamente il responsabile dei volontari.
Il volontario è tenuto a segnalare tempestivamente qualsiasi problematica relativa agli animali accolti presso la colonia, riscontrato durante il turno, e a segnarlo sull’apposito foglio presente in magazzino.
Il volontario è tenuto a somministrare le terapie farmacologiche che si rendesse necessarie, dietro prescrizione medico veterinaria, e nel caso in cui ciò non avvenga, è tenuto a segnalarlo tempestivamente.
Prima della fine del turno il volontario è tenuto sempre a chiudere i rifugi e il cancello d’ingresso.
Il volontario all’uscita è tenuto a verificare che sia tutto in ordine e pulito.
ART. 9 - ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO PRESSO AREA DI RICOVERO TEMPORANEO DI CANI A CAVALESE
L’attività di volontariato presso l’area di ricovero temporaneo per cani deve essere autorizzata dal Presidente o dal Vice Presidente, che di volta in volta accordano con il volontario le mansioni da svolgere.
ART. 10 – CATTURE DI ANIMALI E CURE VETERINARIE
Tutti gli interventi di cattura di animali devono essere preventivamente autorizzati dal Presidente o dal Vice Presidente.
E’ assolutamente vietato prelevare senza autorizzazione le gabbie di cattura di proprietà dell’Associazione.
Tutte le cura veterinarie a carico dell’Associazione devono essere preventivamente autorizzate da Presidente, vice Presidente o segretaria che invieranno autorizzazione allo studio medico veterinario specificando le prestazioni di cui l’Associazione si fa carico; nel caso non venga richiesta autorizzazione preventiva il costo dovrà essere sostenuto dalla persona che consegna il gatto allo studio medico veterinario.
ART. 11 – ADOZIONI DI ANIMALI
La gestione dell’adozione di animali deve venir svolto solo da soci in regola con il tesseramento e previa autorizzazione.
L’adozione di tutti gli animali dell’Associazione deve avvenire sempre per conto di quest’ultima. Le adozioni devono essere pubblicizzate a nome dell’Associazione, con i relativi contatti e il logo, e previa autorizzazione.
Tutte le adozioni devono prevedere la sottoscrizione dell’atto di affidamento, copia del quale deve essere consegnato alla segretaria.
In caso di adozione di cuccioli nel modulo di affidamento deve essere specificato il mese entro cui l’affidante deve provvedere alla sterilizzazione chirurgica.
Inoltre l’affidante, deve dichiarare di impegnarsi a far pervenire all’Associazione comunicazione di avvenuta sterilizzazione.
ART. 12 – STALLI TEMPORANEI
L’Associazione, fino a quando non sarà dotata di una struttura idonea, può usufruire di stalli temporanei per gli animali accolti presso privati o studi medico veterinari, dietro specifica autorizzazione da parte del Presidente o del Vice Presidente.
Le spese relative al mantenimento e alle cure veterinarie che si rendessero necessario sono a carico dell’Associazione.
L’adozione di tali animali deve avvenire previa autorizzazione e con le modalità previste dal presente regolamento.
ART. 13 – ATTIVITA’ DIVULGATIVE E PROMOZIONALI
L’Associazione, come previsto dalle finalità sociali, organizza iniziative con fini promozionali e divulgativi.
Tali iniziative devono essere approvate dal Consiglio direttivo, anche dietro proposta dei soci.ART. 1 -OGGETTO
Il presente Regolamento disciplina le procedure e le modalità di esercizio del volontariato zoofilo a favore degli animali gestiti dall’Associazione amici degli animali Valle di Fiemme, riconoscendo il valore sociale dell’attività di volontariato come espressione di solidarietà, partecipazione e spirito di collaborazione.
L’attività di volontariato viene svolta in ogni suo aspetto in modo personale, spontaneo e gratuito.